Fonte Idealista – Prima di entrare nel dettaglio delle conseguenze di un preliminare scaduto, è però indispensabile comprendere quali siano le tempistiche che intercorrono tra il compromesso e il rogito.A livello di legge, non esiste un tempo massimo tra compromesso e rogito rigidamente definito. In base al principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’articolo 1322 del Codice Civile, la durata è infatti determinata liberamente dalle parti: in altre parole, acquirente e venditore possono scegliere una scadenza da entrambi gradita, purché nel rispetto della buona fede stabilita dall’articolo 1375 del Codice Civile. Fatta questa precisazione, è però necessario sapere anche che:
- in assenza di una scadenza espressa nel compromesso, il diritto a ottenere la stipula del rogito definitivo si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del Codice Civile, fermo restando l’obbligo di agire secondo buona fede;
- se il preliminare è trascritto nei registri immobiliari, mantiene effetti verso terzi per un anno dalla data prevista del rogito, comunque non oltre tre anni dalla trascrizione stessa, in base ai principi dell’articolo 2645-bis del Codice Civile. Tuttavia, nella comune prassi si opta tipicamente per 60-120 giorni, normalmente sufficienti per le verifiche catastali necessarie, le richieste di mutuo o altre esigenze delle parti. Ancora, è possibile anche avvalersi di una proroga del termine del preliminare di vendita, sia se già definita dalle clausole del contratto che successivamente, con una rinegoziazione fra le parti.
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